Art. 3.

      1. L'abilitazione all'esercizio della professione di restauratore alle figure individuate dall'articolo 2, qualora prive di propri albi o collegi professionali, è rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in conformità ai rispettivi ruoli per periti ed esperti tenuti dalle medesime camere di commercio. Qualora non sia previsto il corrispondente ruolo, le province provvedono alla sua istituzione, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.